I contratti innominati nel diritto romano erano accordi che non rientravano nei tipi di contratti tipici, come la compravendita, la locazione o il mandato. Erano considerati conventiones, ovvero accordi che determinavano il sorgere di prestazioni corrispettive tra i contraenti. La loro tutela era garantita da actiones, ovvero azioni giudiziarie.
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Nel diritto romano, i contratti innominati erano accordi che non rientravano nei tipi di contratti tipici, come la compravendita, la locazione o il mandato. Erano considerati conventiones, ovvero accordi che determinavano il sorgere di prestazioni corrispettive tra i contraenti. La loro tutela era garantita da actiones, ovvero azioni giudiziarie.
I contratti innominati erano diffusi nella pratica romana e si distinguevano in quattro tipi principali:
Il diritto giustinianeo inquadrò completamente i contratti innominati nell'ambito del ius civile, predisponendo mezzi di tutela adeguati ad ogni fattispecie. L'evoluzione postclassica portò alla tipizzazione di alcuni contratti in origine innominati, come la permutazione, l'aestimatum, la transazione, il precarium, la datio ad experiendum, l'inspiciendum e la vendendum.
I contratti innominati erano un'importante espressione dell'autonomia privata nel diritto romano, consentendo alle parti di stipulare accordi flessibili e adatti alle loro esigenze specifiche. La loro evoluzione e la loro tutela dimostrano l'adattamento del diritto romano alle esigenze della società romana.